Curva Maratona
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Guida l'Inter con oltre 72.000 spettatori

Di seguito la classifica stilata da Sportitalia relativa alle presenze negli stadi italiani al termine del girone d'andata; il Torino si trova in dodicesima posizione, al di sotto di Udinese, Bologna, Lecce, Genoa, leggermente al di sopra della Salernitana con una media di 21.546 spettatori.

Torino-Napoli: il giudice sportivo ha multato di €. 9.000 il Torino

La Curva Maratona

Sono due le ammende comminate dal Giudice Sportivo al Torino: cori insultanti, lancio di due bottigliette e per aver ritardato l'inizio del secondo tempo

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, al 21° ed al 24° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco numerosi fumogeni che costringevano l'Arbitro ad interrompere la gara in due occasioni per complessivi tre minuti; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 7.000,00: alla Soc. TORINO per avere suoi sostenitori, al 25° del secondo tempo, indirizzato un coro insultante nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria; per avere inoltre, nel corso del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco due bottigliette; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco un petardo ad alcuni oggetti di varia natura; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco un petardo ad alcuni bicchieri di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco due petardi e quattro fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco quattro fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 17° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un petardo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. TORINO a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa due minuti l'inizio del secondo tempo.


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