Raoul Bellanova
Raoul Bellanova

Tra mercato e Ponzio Pilato

Iniziamo dalla fine visto che è Pasqua e quindi dall' affare Acerbi-Juan Jesus, ovvero dalla mancata squalifica del primo che, secondo la sentenza, ha offeso il secondo ma non in maniera razzista!
Certo se la questione è risolta per la giustizia sportiva, si andrà avanti chissà quanto nel commentare, ricordare e sottolineare la vicenda, tutt' altro che bella, anzi piuttosto squallida.
Che in campo nessuno abbia sentito è fatto normale per un mondo come quello del calcio, simile a quello delle tre scimmiette, compresi i compagni del napoletano, che metti mai un domani ti voglia l'Inter.
Il giudice ha pensato alla Pasqua e al "prode" Ponzio Pilato, se n'è lavato le mani, con una motivazione che alla fine è farsesca e d'ora in avanti basta mettersi la mano davanti alla bocca ed avvicinarsi all' avversario di quel tanto da farsi sentire solo da lui .... e magari anche Juric prenderà buono spunto per il prossimo taglio di gola, da dire, ma senza gesti.
Chiudo con la difesa di Acerbi, che avrebbe detto al brasiliano .... ti faccio nero .... e capitasse di avere a che dire con il suo presidente? Lo farebbe giallo?
Veniamo al mercato, che questa sosta per le amichevoli della Nazionale ha rilanciato nelle tante voci su affari veri o presunti della prossima estate.
Dentro tutto questo circolare di voci non sono mancate quelle "targate" granata, più su Bellanova che su Buongiorno, magari solo perché la prestazione d'esordio dell' esterno è stata migliore di quella di Alessandro, incappato probabilmente nella peggiore prestazione da molto tempo a questa parte.
Che Bellanova stia disputando una bella stagione non serviva la certificazione della Nazionale e non è di oggi l' interessamento di molte formazioni, specie di Premier; certo il suo acquisto è stato un ottimo colpo e va dato merito al Toro di averci creduto, così come al ragazzo di non essersi montato la testa dopo la stagione all' Inter, finita con il mancato riscatto, ma non certo con una bocciatura.
D'altra parte si sa che se si vuole puntare in alto occorre andare sul sicuro, serve gente esperta, anche a livello internazionale e non si ha il tempo di far crescere i giovani, a meno che non siano fuoriclasse assoluti o debbano essere esaltati perché vestono di bianconero!
Sicuramente questa sarà un' estate che i due granata vivranno da protagonisti di mercato, e non solo loro tra i giocatori del Toro, cosa che fa piacere ma anche discutere i tifosi, combattuti e divisi sulle ragioni di bilancio e la voglia di veder crescere le ambizioni della squadra.
In verità ci si lamenta spesso anche per situazioni opposte, ma è nella logica del tifo, dato che spesso ci siamo lamentati che nessuno volesse i giocatori del Toro, ritenuti scarsi, o buoni al massimo per categorie inferiori ed a prezzi di saldo.
Viceversa, se c'è chi si mette in luce, il lamento è sul perderlo, cosa che per il Toro è stata una costante piuttosto frequente, sin dai remoti tempi in cui i Fogli ed i Rosato partivano per andare a vincere tutto il possibile a livello di club, e questo non lo dice il sottoscritto, ma lo certificano i fatti, la storia.
Poi se vogliamo fare le punte alle matite, c'è da vedere dove sono finiti i soldi, perché è capitato che si andasse in tribunale, come per Gigi Lentini, ceduto al Milan per diciotto miliardi ufficiali e, pare, dieci molto meno ufficiali finiti non certo nelle casse granata, ma nel caso non mi pare sia stata lesa la nostra dignità, dato che la storia di Borsano lo certifica come un "galantuomo".

Maurizio Vigliani

 

Il Giudice Sportivo assolve Acerbi: nessuna prova di insulti razzisti

Francesco Acerbi della Lazio

E'arrivata la tanto attesa sentenza del Giudice Sportivo in merito al caso Acerbi-Juan Jesus: il difensore nerazzurro è stato assolto e non dovrà pertanto scontare alcuna squalifica. Non è stata riscontrata infatti nessuna prova di insulti razzisti nei confronti del difensore brasiliano del Napoli: "Non si raggiunge nella fattispecie il livello minimo di ragionevole certezza circa il contenuto sicuramente discriminatorio dell’offesa recata", spiega nella nota ufficiale Gerardo Mastandrea. (sportmediaset)

IL COMUNICATO INTEGRALE DEL GIUDICE SPORTIVO

"Il Giudice Sportivo,

Vista la decisione interlocutoria di cui al C.U. n. 192 del 19 marzo 2024, con cui, letto il referto del Direttore di gara, sono stati disposti approfondimenti istruttori, a cura della Procura federale, sentiti se del caso anche i diretti interessati, in ordine a quanto riportato nel referto stesso circa eventuali espressioni di discriminazione razziale proferite dal calciatore della Soc. Internazionale Francesco Acerbi nei confronti del calciatore della Soc. Napoli Juan Guilherme Nunes Jesus;

Vista la documentazione pervenuta dalla Procura Federale, in particolare i verbali di audizione dei diretti interessati, compreso il video dello scontro di gioco depositato dal calciatore Juan Jesus, nonché lo stralcio della registrazione dei pertinenti colloqui Arbitro/Sala VAR;

Sentito il Direttore di gara sullo svolgersi dei fatti in campo;

Ritenuto di dover premettere che l’odierno procedimento si è incardinato presso il Giudice sportivo nazionale a norma degli artt. 65, 66 e 68 CGS, sulla base dunque delle risultanze dei documenti ufficiali e in particolare di quanto riportato nel referto del Direttore di gara circa gli accadimenti in campo al minuto 13° del secondo tempo di gara, puntualmente rappresentati dall’Arbitro medesimo, che riferiva in particolare: quanto segnalatogli dal calciatore Juan Jesus circa le presunte espressioni offensive di discriminazione razziale da parte del Comunicato Ufficiale N. 198 Del 26 marzo 2024 198/621 calciatore Francesco Acerbi; la piena disponibilità manifestata dall’Arbitro stesso per ogni eventuale e conseguente decisione; l’interruzione del gioco al fine di consentire un chiarimento tra i calciatori; la ripresa del gioco infine (dopo un’interruzione durata circa un minuto e trenta secondi) in seguito al confronto tra i calciatori e non avendo espresso il calciatore Juan Jesus alcun dissenso al riguardo;

Rilevato che la sequenza dei fatti in campo, ricostruita in base ai documenti ufficiali, con l’ausilio del Direttore di gara e comunque visibile in video, muovendo necessariamente dallo scontro di gioco e dall’atto del proferimento di alcune parole da parte dell’Acerbi nei confronti di Juan Jesus è sicuramente compatibile con l’espressione di offese rivolte, peraltro non platealmente (con modalità tali cioè da non essere percepite dagli altri calciatori in campo, dagli Ufficiali di gara o dai rappresentanti della Procura a bordo del recinto di giuoco), dal calciatore interista, e non disconosciute nel loro tenore offensivo e minaccioso dal medesimo “offendente”, il cui contenuto discriminatorio però, senza che per questo venga messa in discussione la buona fede del calciatore della Soc. Napoli, risulta essere stato percepito dal solo calciatore “offeso” (Juan Jesus), senza dunque il supporto di alcun riscontro probatorio esterno, che sia audio, video e finanche testimoniale;

Rilevato, altresì, che la condotta discriminatoria, per la sua intrinseca gravità e intollerabilità, perdipiù quando riferita alla razza, al colore della pelle o alla religione della persona, deve essere sanzionata con la massima severità a norma del Codice di giustizia sportiva e delle norme internazionali sportive, ma occorre nondimeno, e a fortiori, che l’irrogazione di sanzioni così gravose sia corrispondentemente assistita da un benché minimo corredo probatorio, o quanto meno da indizi gravi, precisi e concordanti in modo da raggiungere al riguardo una ragionevole certezza (cfr. per tutte Corte federale d’appello, SS.UU., 11 maggio 2021, n. 105);

Rilevato che nella fattispecie la sequenza degli avvenimenti e il contesto dei comportamenti è teoricamente compatibile anche con una diversa ricostruzione dei fatti, essendo raggiunta sicuramente la prova dell’offesa ma rimanendo il contenuto gravemente discriminatorio confinato alle parole del soggetto offeso, senza alcun ulteriore supporto probatorio e indiziario esterno, diretto e indiretto, anche di tipo testimoniale;

Ritenuto pertanto che non si raggiunge nella fattispecie il livello minimo di ragionevole certezza circa il contenuto sicuramente discriminatorio dell’offesa recata

P.Q.M. di non applicare le sanzioni previste dall’art. 28 CGS nei confronti del calciatore Francesco Acerbi (Soc. Internazionale)".


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